Il Registro dei Progetti di Vita di Reggio Emilia. Un progetto pericoloso.


Il Registro dei Progetti di Vita di Reggio Emilia

Il registro comunale dei progetti di vita delle persone con disabilità del Comune di Reggio Emilia: considerazioni.

Al fine di agevolare la presa in carico dell’individuo da parte delle istituzioni, sarebbe fondamentale la redazione del Progetto Esistenziale di Vita della persona con disabilità fin dalla diagnosi della malattia.

Il progetto individuale di trattamento della persona con disabilità è previsto dall’art. 14 della legge 328 del 2000.

La disposizione in questione è quella che più di ogni altra consente alla persona con disabilità di accedere a tutta una serie di agevolazioni/servizi/prestazioni che le consentono di poter aspirare a vivere dignitosamente alla pari degli altri.

Tante le necessità e tanti i bisogni di natura diversa che le persone con disabilità legittimamente hanno, e che possono essere tutti racchiusi nel piano individualizzato di trattamento, che altro non è che il progetto di vita della persona: il principale strumento attraverso il quale garantire una vera e propria presa in carico globale della persona considerata nella sua interezza, con le sue aspettative, aspirazioni e speranze di vita.

Attraverso il progetto di vita, la persona con disabilità può accedere a servizi ulteriori rispetto a quelle sovvenzioni economiche che già percepisce in ragione della sua condizione.

Qualora gli organismi competenti non diano però seguito alla predisposizione del piano personalizzato, adducendo problematiche di varia natura, ivi compresa la mancanza di fondi, per vedere riconosciuto il proprio progetto di vita, alla persona non rimane altra soluzione che affidarsi all’autorità giudiziaria.

Non è questa la sede per delineare il progetto di vita, previsto dalla normativa nazionale (per una disamina sugli aspetti di natura sostanziali e procedurali si rinvia a questo proposito a cfr. Marco Campanini, Manuale operativo per aiutare le persone con disabilità ad autodeterminarsi con le istituzioni, Freccia D’Oro, pp. 247), in questo paragrafo mi limiterò ad illustrarvi una pratica che il Comune di Reggio Emilia, primo in tutta Italia, ha adottato per rendere effettiva la predisposizione di un progetto analogo.

A questo indirizzo potete leggere la delibera di giunta comunale avente ad oggetto “Riscontro attività propedeutiche all’introduzione delProgetto esistenziale di vita” ed incarico agli uffici comunali per il prosieguo finalizzato alla disciplina e messa in atto del progetto.

Sia ben chiaro che non si parla di attuazione, ma solo di redazione del progetto di vita, il che non è comunque poco. Bisogna in questo caso precisare che quello proposto dal Comune di Reggio Emilia, tramite delibera di giunta comunale, si ispira solo al progetto individuale di trattamento disciplinato dall’art. 14 della legge 328/00 senza tuttavia citarlo.

Si differenzia da quest’ultimo in quanto non è riferito unicamente alle persone con disabilità fisica o sensoriale, ma destinatarie sono tutte le persone che si trovano in condizioni di fragilità, anche temporanea, per una pluralità di motivi.

Inoltre a differenza di quello previsto ai sensi dell’art. 14, quello comunale è solo una mera dichiarazione d’intenti che non dà luogo ad alcun diritto soggettivo in capo al soggetto beneficiario.

Ma che cosa prevede nel concreto?

Si prevede l’istituzione di un Registro dei Progetti di Vita presso l’Ufficio di Stato Civile del Comune, l’Anagrafe, quell’ufficio che custodisce i documenti d’identità, ed altri documenti come le Disposizioni Anticipate di Trattamento (rectius: il testamento biologico), ed altri fondamentali documenti inerenti lo status civile della persona, dal concepimento fino alla morte.

Il Comune avrà pertanto un registro dei desideri di vita delle persone con gravi disabilità. L’idea vuole essere a livello comunale “un completamento alla Legge sul Dopo di Noi[1].

In attesa di una normativa a livello nazionale che vada a legiferare sui desideri e le aspettative delle persone in condizioni di disabilità, l’idea proposta ha l’indubbia valenza pratica consistente nel rendere le amministrazioni informate, dell’esistenza di una persona del loro territorio affetta da una patologia.

L’aspetto pratico sarà soddisfatto solo se i cittadini saranno messi nella condizione di venire a conoscenza dell’esistenza del Registro. A questo proposito, tale compito potrà essere affidato, all’Ufficiale di Stato Civile.

L’esistenza di un tale registro necessariamente comporta il coinvolgimento di una pluralità di soggetti per l’attuazione dei progetti di vita.

Nonostante le finalità lodevoli di una simile operazione permangono criticità.

  • Anzitutto la delibera, è un mero atto d’indirizzo che non comporta alcun impegno di spesa per le casse comunali, ciò viene confermato dal fatto che oltre l’istituzione del registro, la sua attuazione, sia destinata a rimanere confinata nell’ambito della rete dei servizi esistenti, i quali non saranno obbligati ad attenersi alle prescrizioni del progetto di vita, ma potranno solamente “tenere conto di quanto ivi indicato”.

Ulteriori dubbi e criticità afferiscono ai soggetti chiamati a rendere esecutiva la creazione del progetto.

  • Si prevede l’istituzione di un’apposita commissione di tecnici nominati dal Sindaco, composta da tre membri, ai quali va ad aggiungersi un’apposita figura (esterna alla commissione) definita Accompagnatore della procedura, un soggetto con funzioni di referente, al quale l’interessato è tenuto a rivolgersi e che lo accompagna negli incontri necessari per la redazione del progetto.

Tale figura è nominata dalla commissione e viene individuata in soggetti con specifiche competenze socio-assistenziali.

Nella sostanza si tratta di una commissione di tipo tecnico, di nomina politica. Lascio immaginare a voi, le conseguenze di una scelta siffatta.

  • Ulteriore aspetto da non sottovalutare, è la confusione che potrebbe ingenerarsi sotto il profilo della tutela giuridica per la mancata attuazione del progetto di vita.

Cosa succede nel caso in cui l’amministrazione comunale non attui, visto che tra l’altro non è tenuta, il progetto di vita? La persona con disabilità può ricorrere all’autorità giudiziaria?

Oppure dovrà effettuare un ulteriore istanza di predisposizione del progetto individuale ai sensi dell’art. 14 legge 328 del 2000? 

In tal caso è possibile ipotizzare la legittimità di due distinti progetti di vita, in capo alla medesima persona, aventi contenuto differente: l’uno disciplinato da una legge ordinaria dello Stato avente valenza nazionale, e l’altro invece attuato da un regolamento comunale, sulla base delle linee guida predisposte da una delibera di giunta comunale?

Oppure la procedura messa in atto dal Comune di Reggio Emilia, nonostante la normativa nazionale non sia richiamata, non è altro che la regolamentazione della procedura per la richiesta del progetto individuale previsto dalla legge 328 del 2000?

In tale ultimo caso potrebbe crearsi un vulnus non indifferente.

La persona non conscia dei suoi diritti, potrebbe essere facilmente indotta a credere di non avere alcuna possibilità a veder soddisfatti i propri progetti, stante il fatto che gli uffici e tutti i soggetti incaricati non sarebbero obbligati alla sua attuazione trattandosi di un’iniziativa facoltativa adottata unicamente a livello comunale in base alla disponibilità di risorse o soggetti volontari, il tutto in deroga a quanto invece prevede la normativa nazionale del piano personalizzato ex art. 14 legge 328/2000, che dispone l’obbligo di soddisfare il progetto di vita della persona con disabilità.

Concepito in questa forma, l’unico aspetto positivo degno di nota è rappresentato dalla conoscenza e conoscibilità perfezionata per effetto del mero deposito, dell’esistenza del progetto, a tutti gli interlocutori che dovranno poi prendersi cura dell’interessato beneficiario nel corso della sua esistenza.

Finalmente una rete di servizi proattiva che interagisce di propria iniziativa con la persona bisognosa, è questo l’aspetto che più di ogni altro caratterizza in senso positivo il Progetto di Vita Comunale.

In definitiva, la disciplina che prevede la creazione di un apposito Registro dei Progetti di Vita delle persone con disabilità affinché possa esplicare una qualche utilità di tipo pratico deve essere recepita dalle amministrazioni comunali, epurata da ogni elemento che ingeneri confusione tra le due fattispecie. Occorrono dunque elementi di distinguo, altrimenti vi è il rischio elevato, di ridurre il numero delle richieste di predisposizione del progetto individuale ex art. 14 l. 328/2000 l’unico avente la natura di diritto soggettivo perfetto esigibile.


[1] Secondo la consigliera Maura Manghi, prima firmataria della mozione che ha portato alla delibera di giunta comunale, è una proposta fatta “in attesa che il Parlamento, a completamento della Legge sul Dopo di Noi, che tratta la sfera della vita patrimoniale e gli sgravi fiscali ai quali la persona in questione ha diritto, legiferi in maniera organica anche il tema dei suoi desideri nel momento in cui le viene meno il sostegno familiare”. Redazione, Progetto di Vita per persone “fragili”, La Voce di Reggio Emilia, 21 Ottobre 2017, articolo pubblicato al seguente indirizzo internet https://www.lavocedireggioemilia.it/2017/10/21/progetto-di-vita/.

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