Il regolamento comunale sul Canone di Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche (COSAP) non esclude apertamente la possibilità che rampe e scivoli per disabili siano esenti dall’applicazione della tassa.
Ai sensi dell’art. 4 comma 4, si definiscono occupazioni, anche “Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione”.
L’articolo 14 nell’individuare le fattispecie oggetto del canone di concessione al punto 1 lettera B prevede per il SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO “Condutture, cavi, impianti in genere per l’esercizio di erogazione di pubblici servizi“.
Sempre lo steso articolo nel definire le esenzioni, non prevede le rampe o scivoli per le persone con disabilità. In questo caso in quelle temporanee, alla lettera c) parla di esenzione delle “le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, culturali, assistenziali, celebrative, religiose, sociali ed umanitarie, sportive e ricreative, con esclusione degli spazi utilizzati da soggetti che svolgono attività economica abituale.” Le rampe per disabili non sarebbero riconducibili al caso di specie, posto che non sono messe per lo svolgimento di specifiche iniziative quantunque assistenziali, sociali od umanitarie, infatti potrebbero non essere temporanee (singoli esercizi potrebbero volere installare rampe permanenti), e comunque riguarderebbero soggetti che svolgono attività economica abituale, casi espressamente esclusi dalle esenzioni.
In ogni caso l’articolo fondamentale è l’articolo 4 e nonostante sia capzioso, specifica che tali occupazioni sono comunque soggette ad autorizzazione e specifiche prescrizioni, con ciò significa che in ogni caso devono essere autorizzate.
In base alla normativa nazionale e relative circolari applicative (Circolare Ministeriale – Ministero delle Finanze – Dipartimento delle entrate Direzione centrale per la fiscalità locale – 25 marzo 1994, n. 13), si prevedeva una esenzione del pagamento solamente per gli accessi carrabili destinati ai portatori di handicap. Con la trasformazione da Tassa a Canone il tutto è passato sotto la competenza diretta dei Comuni, che hanno mantenuto la facoltà di prevedere o meno le agevolazioni per i disabili.
Nei Comuni più virtuosi i regolamenti prevedono l’esenzione specifica delle persone con disabilità. E’ l’esempio del Comune d’Imperia, dove è stata proposta la modifica al regolamento Comunale.
Purtroppo il regolamento di Pieve di Cento non prevede tale specifica esenzione come dimostrato, lasciando aperta la possibilità che gli esercizi aperti al pubblico che vogliano costruire scivoli, rampe e/o pedane, fisse o temporanee, per il superamento delle barriere architettoniche poste all’ingresso, possano incorrere nel pagamento del Canone.
Le tariffe deliberate per il 2018, prevedono una tariffa per la voce “Condutture, cavi, impianti in genere per l’esercizio di erogazione di pubblici servizi”.
Oltre a prevedere l’esenzione, i Comuni più virtuosi, prevedono delle agevolazioni, come il Suolo pubblico gratuito per gazebo o de hors, per chi intende installare una rampa per consentire alla persona con disabilità di accedere al proprio esercizio commerciale.
A Pieve di Cento, niente di tutto questo, mancano politiche attive di sensibilizzazione all’abbattimento delle barriere architettoniche.