Superbonus al 110% e abbattimento delle barriere architettoniche: solo lavori trainati.


La Legge di Bilancio 2021 ha previsto la possibilità di richiedere dal 1° gennaio 2021 il Superbonus 110% per le spese sostenute per l’abbattimento delle barriere architettoniche.

Ausili per persone con disabilità 

Rientrano dunque nell’ecobonus al 110% le spese per l’installazione di ausili o strumenti che favoriscono la mobilità di persone con disabilità attraverso l’abbattimento delle barriere architettoniche, in base a quanto riportato nell’art.3, comma 3, legge 104 del 1992.

I lavori di abbattimento delle barriere architettoniche, rientranti nell’ambito degli interventi trainati, per accedere al superbonus devono avere ad oggetto la realizzazione:

  • di ascensori e montacarichi;
  • di ogni altro strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità.

Tuttavia trattandosi di lavori trainati, affinché sia possibile accedere all’agevolazione per l’abbattimento delle barriere architettoniche è obbligatorio eseguire sull’immobile anche uno o più interventi di efficientamento energetico cc.dd. lavori trainanti.

Non è dunque possibile richiedere il superbonus al 110% per l’abbattimento delle sole barriere architettoniche senza eseguire almeno un lavoro trainante, vale a dire uno di quei lavori per i quali spetta il superbonus anche se fatti indipendentemente da altri lavori.

Ricordo che nel caso dei condomini, i lavori trainanti vanno obbligatoriamente eseguiti sulle parti comuni dell’edificio, con conseguente necessità di interfacciarsi con condomini che potrebbero non essere affatto inclini all’avvio dei lavori.

Qualcuno potrebbe giustamente obiettare che la ratio della norma sia da ricercare nell’efficientamento energetico degli edifici e nell’abbattimento delle emissioni inquinanti con conseguente riduzione dell’inquinamento.

Anche gli interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico, pur non incidendo direttamente sull’efficientamento energetico dell’edificio, rientrano nell’ambito dei cc.dd. lavori trainanti con un apposito bonus detto Sismabonus.

Appare dunque una scelta illogica e opinabile l’esclusione dei lavori di abbattimento delle barriere architettoniche.



Il governo dovrebbe ricondurre i lavori di abbattimento delle barriere architettoniche nell’ambito dei lavori trainanti da eseguire in assenza di altri interventi da effettuare sull’immobile, ammettendo anche per chi vive in condominio l’abbattimento delle barriere inerenti alla singola unità immobiliare senza dover comunque incidere nelle parti comuni dell’edificio.

Anche senza accedere al superbonus al 110% esistono in ogni caso agevolazioni fiscali per coloro che intendono procedere all’abbattimento delle barriere architettoniche.

Se l’abbattimento delle barriere avviene nell’ambito di una ristrutturazione edilizia, si ha diritto di usufruire di una detrazione IRPEF pari al 50% delle spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, usufruendo del cc.dd. Bonus Ristrutturazione.

In questo caso la quota massima di spesa detraibile è pari a 96.000 euro e la restituzione avverrà in dieci quote annuali di uguale importo. Nel caso però in cui gli interventi riguardino le parti comuni di edifici residenziali, è possibile richiedere, in luogo della detrazione, la cessione del credito.

Ulteriormente a tali misure, per i mezzi che aiutano a garantire la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie è possibile usufruire dell’IVA agevolata al 4%, anziché del 22%; si pensi in questo caso al servoscala, alle piattaforme elevatrici, ecc.

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